COVID-19 / Schema del decreto per sospensione adempimenti e versamenti tributari nei comuni in emergenza

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Emergenza COVID-19 –  Schema di decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per i soggetti residenti nei comuni interessati dall’emergenza epidemologica.

ROMA – Con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata disposta la sospensione, per il periodo compreso dal 21 febbraio 2020 al 31 marzo 2020, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari a favore dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, alla data del 21 febbraio, avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa, nei territori dei seguenti Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto:
Bertonico;
Casalpusterlengo;
Castelgerundo;
Castiglione D’Adda;
Codogno;
Fombio;
Maleo;
San Fiorano;
Somaglia;
Terranova dei Passerini;
Vo’ (unico Comune della Regione Veneto).

La sospensione dei termini riguarda, oltre i versamenti e gli adempimenti tributari, anche:
quelli derivanti da cartelle di pagamento, emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’art. 29 del DL 31 maggio 2010, n. 78;
gli adempimenti anche processuali;
i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni suelencati, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori dei comuni interessati dall’emergenza epidemologica da COVID-2019, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
I sostituti di imposta, aventi sede legale o sede operativa nei territori suelencati, non debbono, inoltre, procedere all’effettuazione delle ritenute alla fonte (artt. 23, 24 e 29 del DPR n. 600), per il periodo compreso tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.
La ripresa dei versamenti e degli adempimenti è stabilita, in una unica soluzione, entro il mese di aprile 2020.
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