Approfondimento normativo: Parla l’avv. Matteo Pollastrini dello studio legale di diritto marittimo “Canepa, de Luca, Pollastrini”.
LIVORNO – Per assicurare il buon funzionamento dei porti, l’arrivo e la partenza delle navi e la navigazione all’interno delle acque portuali, sono necessarie una serie di attività tra cui i servizi tecnico nautici: pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio; Questi vengono definiti dalla legge 84/94 come “servizi di interesse generale all’interno dei porti, svolti da imprese private a cui l’Autorità Portuale ha affidato il servizio”.
Il FOCUS che andiamo ad aprire riguarda un particolare aspetto di uno di questi servizi, il PILOTAGGIO all’interno dei porti, in particolare: “Le responsabilità dei piloti di porto”.
La navigazione all’interno di un porto è molto complessa, a seconda della stazza della nave e del tipo di porto, il pilota di bordo non è autorizzato a pilotare la nave all’interno di queste acque. Pertanto interviene la figura del pilota del porto che ha il compito di fornire i consigli e i suggerimenti necessari al comandante della nave, affinché questa raggiunga, in sicurezza, la banchina e qui possa ormeggiare.
La normativa specifica che tratta la materia è la Legge 230 (1 dicembre 2016) “Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici”.
Per l’approfondimento normativo interviene lo Studio legale di diritto marittimo: “Canepa, de Luca, Pollastrini” di Livorno, ne parla l‘avvocato Matteo Pollastrini:
La riflessione dell’avvocato Pollastrini riguarda quindi la Legge 230/16, art. 1 che interviene sul codice della navigazione abrogandone l’art. 89 e sostituendone l’art. 93:
La responsabilità dei piloti del porto:
“Sotto il profilo del tipo della responsabilità la disciplina continua a discostarsi dai principi comuni. E’ infatti è sempre il danneggiato a dover provare che il danno che è derivato da inesattezza delle informazioni o dalle indicazioni fornite dal pilota.
Importante novità è quella della introduzione di ulteriori legittimati attivi alla richiesta di risarcimento del danno. A stretto rigore di Codice, infatti, l’art. 93 prevedeva una responsabilità solo per i danni prodotti alla nave, il comma 2° dell’art. 1 della Legge n. 230/2016 estende la legittimazione anche ai terzi danneggiati che, nella formulazione precedente, potevano chiedere il risarcimento del danno all’armatore il quale poi avrebbe agito in rivalsa perso il pilota.
Risarcimento del danno: 1 mln di euro
La responsabilità del pilota è comunque limitata all’importo complessivo di 1 milione di euro per ciascun evento, indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dai tipi di sinistro occorsi, ferma restando la responsabilità dell’armatore secondo i principi dell’ordinamento.
Tale limitazione adegua la disciplina al sistema di responsabilità inteso nel senso più ampio (pensiamo solo alla limitazione di responsabilità del vettore marittimo) certo è che se la responsabilità del vettore marittimo può definirsi “ex recepto”, nel caso del pilotaggio, anche con la nuova formulazione, non basterà ai danneggiati dar prova del danno e della sussistenza del contratto di pilotaggio.
Così come avviene per la responsabilità vettoriale, la limitazione a 1 milione di euro non si applica se sia accertata la responsabilità per dolo o per colpa grave.
Inutile sottolineare come le fattispecie di dolo e colpa grave, verranno man mano individuate dalla giurisprudenza.
Quale la soglia della colpa grave?
Dobbiamo però subito chiederci quale sarà la soglia di colpa grave del pilota, trattandosi di un professionista altamente specializzato, pur sempre alle dipendenze del comandante della nave.
Altri assestamenti normativi in tema di pilotaggio L. 230/16 sono:
a) Viene abrogato l’art. 89 del codice: quindi scompare l’obbligo di cauzione da parte della Corporazione. A dire il vero questa norma era già svuotata del proprio significato considerato che le cauzioni prestate nei porti si assestavano ormai su somme irrisorie;
b)Non vi è più la responsabilità solidale tra corporazione e pilota, se pur nei limiti della cauzione;
c)Viene introdotto l’obbligo per ciascun pilota di presentare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile: la Legge prevede un massimale pari al limite di responsabilità di 1 milione. Qui occorre fare una riflessione sul massimale e sui contenuti della polizza. Come dicevo prima infatti la “colpa grave” del pilota è un concetto tutto da definire e, gli assicuratori dei piloti dovranno studiare un prodotto che tuteli appieno il proprio cliente.
Lucia Nappi