All’esame del Consiglio dei ministri: Tra le misure integrative la governace del lavoro portuale – Si è giunti al momento delle decisioni.
di Gaudenzio Parenti
ROMA – E’ ormai chiaro come e quanto il processo riformatore abbia portato alla creazione del “Sistema logistico e portuale Italia” modificando profondamente il principio della propria governance.
Esaurito quindi il pacchetto di leggi riformatrici sulla nuova governance portuale, è ora all’esame del Consiglio dei ministri, dopo essere stato licenziato dalle commissioni trasporti dei due rami parlamentari, il cosiddetto “Correttivo Porti”, che riguarda le misure integrative e correttive al Decreto legislativo n.169/2016 andando ad incidere soprattutto sulla governance del lavoro negli scali portuali.
Il presidente delle AdSP
Risaltano agli occhi le modifiche per dotare il presidente delle AdSP di un ruolo più incisivo e imperante nella costituzione e nella gestione dell’”organico porto” dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 84/94, sulla base dei piani di impresa, degli organici e del fabbisogno lavorativo comunicati da dette imprese; ed inoltre nella vigilanza al corretto funzionamento dello sportello unico amministrativo.
Composizione del Comitato di gestione
Il testo vuole correggere definitivamente le distorte interpretazioni sulla composizione dei Comitati di Gestione, ormai vero e proprio CdA delle nuove AdSP. Il Legislatore intende estromettere i rappresentanti politici ed istituzionali dal board per far posto a donne e uomini la cui competenza nell’economia del mare e dei trasporti sia realmente comprovata, andando così a creare un organismo altamente qualificato. Rimane, quindi, stucchevole e inutile nella sua strumentalità Il “braccio di ferro” tra il Governo e la Conferenza Stato-Regioni su questo tema specifico.
Governance del Lavoro
Un elemento tra i più importanti e innovativi di questo “Correttivo Porti”, che deve necessariamente essere approvato tramite Decreto Legislativo entro il 14 dicembre 2017, è quello relativo alle modifiche alla governance del lavoro all’interno degli scali marittimi. La sostanziale modifica agli articoli 8 comma 3 e 17 comma 15bis della legge n.84/94 porta alla creazione di un fondo, con un massimo del 15% delle entrate delle AdSP, per la riconversione e la ricollocazione del personale dell’organico porto in altre mansioni o attività sempre in ambito portuale e per agevolare l’esodo pensionistico cosi da attuare un vero e proprio turn-over generazionale dei lavoratori portuali. Fondamentale è inoltre la previsione che nella composizione del Tavolo di partenariato delle risorsa mare vi siano anche i rappresentanti delle imprese ex art. 17, andando così a colmare una mancanza sentita da tutto il cluster marittimo e portuale.
Ma il fattore che è realmente rivoluzionario per la portualità nazionale, rendendo finalmente omogeneo ad ogni latitudine il pool dei lavoratori portuali, risiede invece nelle osservazioni al testo e riguarda la forte raccomandazione al Governo di abrogare, in sede di stesura definitiva del Decreto Legge, il comma 9 all’art. 17 della legge n. 84/94 permettendo, finalmente, alle imprese ex art 17 comma 2 e comma 5 di operare, come de facto è già in essere, secondo lo status di servizio di interesse economico generale (SIEG).
La naturale evoluzione che dal regime di monopolio assoluto delle vecchie Compagnie Portuali, ex articolo 110 del Codice della Navigazione abrogato come sappiamo dalla legge n.84/94, porta ad un servizio di interesse economico generale garantito invece dalle attuali norme dell’ Unione Europea.
Infatti i soggetti incaricati della gestione dei SIEG esercitano una attività economicamente rilevante rientrando nella nozione di impresa e sono soggetti alle norme europee sulla concorrenza. In più per la loro caratteristica si pongono in una sorta di zona franca intermedia tra attività economiche, da gestire secondo i canoni dell’efficienza e nell’ambito di un contesto competitivo e attività non economiche da gestire in funzione dell’interesse generale per perseguire obiettivi di coesione sociale o territoriale e di equità redistributiva.
La fornitura di manodopera altamente formata e specializzata, ex art. 17 comma 2 e comma 5 della legge n°84/94, durante i picchi di lavoro facilita di fatto le operazioni portuali non creando ritardi che potrebbero incidere sulla competitività della catena logistica europea, di cui i porti sono snodi fondamentali, impedendo di fatto una perdita in termini economici. Essa inoltre è un esempio di flessibilità lavorativa condivisa che incide positivamente nel contesto socio-economico del territorio evitando di creare tensioni sociali.
Con il “Correttivo Porti”, che completa il pacchetto di riforme sulla governance portuale e sulla governance del lavoro portuale, si è giunti al momento delle scelte, delle decisioni e della pragmatismo. Il porto è un’istituzione di centrale e di primaria importanza direttamente correlata ad una infinita moltitudine di questioni e tematiche politiche, economiche e commerciali da affrontare.
Attuare una politica portuale chiara, innovativa, completa e coraggiosa significa per l’Italia dare un segnale di convinzione e di volontà di rinascita che, in un momento di difficoltà come quello che l’intero continente europeo sta vivendo, rappresenta non solo una significativa spinta, ma soprattutto uno sprone ed una speranza concreta per il futuro.