Fase 3 Le nuove regole per crociere, stabilimenti balneari e strutture ricettive – Scarica il Dpcm

Costa Diadema

Lunedí 15 giugno entreremo nella Fase 3, fino al 14 luglio. Lo stabilisce il nuovo Dpcm del premier Conte pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 giugno. Queste in sintesi i principali elementi, che nel testo del nuovo decreto, riguardano le attivitá degli stabilimenti balneari, le attivitá delle strutture ricettive e le attivitá crocieristiche.

Scarica qui il testo del Dpcm

Le attività degli stabilimenti balneari si svolgono con l’accordo delle Regione e il rispetto dei protocolli di distanziamento e sanificazione.

Le strutture ricettive sono aperte mantenendo il distanziamento sociale è prevista la quarantena per chi proviene dall’estero, eccetto per i cittadini dei Paesi Ue, dell’area Schengen, del Regno Unito, di Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Vaticano, per il personale viaggiante, diplomatico, sanitario, per i lavoratori transfrontalieri. Chi entra in Italia per lavoro, urgenza o per motivi di salute non deve sottoporsi alla quarantena se resta per un periodo inferiore a 5 giorni. Fino al 30 giugno i viaggi sono consentiti solo da e per i Paesi Ue, Schengen, Regno Unito, Vaticano, San Marino, Principato di Monaco e Andorra.

Fino al 14 luglio sono sospesi i servizi da crociera delle navi battenti bandiera italiana. 
E’ consentito inoltre alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l’ingresso nei porti italiani esclusivamente ai fini della sosta inoperosa. 
“Inoltre è proibito “a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento”. : “Assicurata l’esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali”.

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Riguardo allo sbarco dei passeggeri inoltre il Dpcm dice:

  • a) I passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi СOVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
  • b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all’estero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all’atto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore. In caso di insorgenza di sintomi СOVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
  • C) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all’estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore. 5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all’atto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.

 

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