ROMA – In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall’emergenza COVID – 19, il governo all’interno della bozza del “DL Rilancio” introduce misure di sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo, prevedendo, in particolare, misure a sostegno della operatività degli scali nazionali
Ecco di seguito le principali misure in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi predisposte all’art. 202 “Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi” –
Canoni concessori
1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall’emergenza COVID – 19, le Autorità di sistema portuale e le Autorità portuali, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall’articolo 9–ter del decreto – legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
a) possono disporre, fino all’azzeramento, la riduzione dell’importo dei canoni concessori di cui all’articolo 36 del codice della navigazione e agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dovuti in relazione all’anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall’articolo 92, comma 2, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione;
Lavoro portuale temporaneo (art.17)
b) sono autorizzate a corrispondere, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all’anno 2019 riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all’emergenza COVID -19. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o Autorità portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dai soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nell’ultimo semestre dell’anno 2019.
Eventuali minori giornate di lavoro indennizzate
Le Eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal contributo di cui alla presente lettera non sono computate o elette dal soggetto operante ai sensi dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai fini dell’indennità di mancato avviamento (IMA).
Autorizzazioni art. 17 prorogate 2 anni
2. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, compromessa dall’emergenza COVID – 19, fermo quanto previsto all’articolo 9 – ter del decreto – legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate di due anni.
Autorizzazioni art. 16 e 18 prorogate 12 mesi
3. Al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID–19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate: a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, è prorogata di 12 mesi; b) la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione e dell‘articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, è prorogata di 12 mesi;
Concessioni servizio di rimorchio
c) la durata delle concessioni per il servizio di rimorchio rilasciate ai sensi dell’articolo101 del codice della navigazione attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, è prorogata di 12 mesi;
Pagamenti dei diritti doganali, differiti 30 giorni
d) all’articolo 92, comma 3, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18 le parole “i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi” sono sostituite dalle seguenti: “i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 giugno 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi. Il differimento di cui al primo periodo non riduce il conto di debito disponibile”.
Magazzinaggio
4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dell’articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l’aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020. 5. Fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.
Tassa di ancoraggio
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, non si procede all’applicazione della tassa di ancoraggio di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107. Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente versato. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di XX milioni di euro per l’anno 2020.