NO ALLA RESPONSABILITÀ DEL RAPPRESENTANTE DOGANALE SE L’ERRORE È RILEVABILE SOLO CON INDAGINI COMPLESSE.
di Sara Armella
GENOVA – Con la sentenza 29 marzo 2018, numero 1421, la Commissione tributaria regionale di Milano ritorna sulla dibattuta questione relativa alla definizione del perimetro di responsabilità del rappresentante doganale.
Il giudice milanese ribadisce il principio secondo cui il rappresentante indiretto non risponde per le sanzioni, quale rappresentante indiretto dell’importatore, quando è dimostrato che non sapeva, né avrebbe potuto ragionevolmente conoscere, l’erroneità dei dati contenuti nella dichiarazione effettuata in ordine alla classificazione doganale dei prodotti.
Nel caso concreto, la contestazione relativa all’errata classificazione doganale della merce è sorta a seguito dell’esame chimico. Il giudice afferma, in proposito, che non è corretto ipotizzare un’indiscriminata responsabilità del rappresentante indiretto, ma è necessario procedere a un’attenta analisi delle circostanze del singolo caso.
In particolare, “in presenza di regolare e completa documentazione fornita dall’importatore lo spedizioniere doganale non poteva che fare legittimo affidamento sulle caratteristiche delle merci indicate dall’importatore sulla documentazione, tanto più in un caso nel quale le diverse caratteristiche merceologiche sono state accertate dall’Ufficio solo a seguito di esami di laboratorio, esami che nessuna norma impone allo spedizioniere di compiere”.
Un principio di diritto importante, che vale a escludere ogni automatismo anche per le sanzioni irrogate al rappresentante doganale indiretto.