Il nuovo Regolamento adottato dal Governo relativo alla disciplina, creazione e gestione delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) e non ancora pubblicato sulla G.U., fornisce una serie di definizioni, regole e procedure per la loro istituzione e funzionamento. Riprendiamo e pubblichiamo una prima lettura di sintesi del provvedimento dello studio legale genovese Maresca & Partners, a firma degli avvocati marittimisti: Davide Maresca e Gabriele Mel che ne hanno illustrato i principali elementi saliente introdotti dal nuovo Regolamento ZLS.
«Base giuridica di rango primario. La possibilità di istituire delle ZLS è stata introdotta nell’ordinamento dall’articolo 1, commi 61, 62, 63, 64, 65 e 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Definizione di Zone Logistiche Semplificate. Le ZLS sono aree specificamente designate all’interno delle regioni italiane, che presentano condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per lo sviluppo delle imprese esistenti e l’insediamento di nuove imprese. L’obiettivo è facilitare il trasporto di merci e la logistica, migliorando l’efficienza e riducendo i costi delle operazioni aziendali. Vengono istituite con DPCM previa iniziativa della Regione.
ZLS e Area Portuale: Si tratta di una zona designata all’interno di un porto marittimo o aeroportuale, conforme agli standard stabiliti dall’Unione Europea. Le ZLS possono includere aree portuali, retroportuali e altre infrastrutture logistiche.
Requisiti e iter amministrativo per l’istituzione delle ZLS. Il Regolamento fissa i criteri di delimitazione geografica e i requisiti delle regioni per essere idonee a ospitare una ZLS.
La Regione interessata trasmette la proposta di istituzione della ZLS al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. La proposta andrà corredata dal Piano di sviluppo strategico (criteri e gli obiettivi di sviluppo perseguiti) e contiene inoltre una serie di elementi necessari: la delimitazione della ZLS, l’elenco delle infrastrutture già esistenti nelle aree, un’analisi dell’impatto sociale ed economico atteso dall’istituzione della ZLS; una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico.
Piano di Sviluppo Strategico ZLS. È un piano che definisce gli obiettivi di sviluppo e le strategie per la ZLS, inclusa la delimitazione geografica dell’area, le infrastrutture necessarie e le misure di semplificazione amministrativa.
Governance della ZLS. Il Comitato di indirizzo è il soggetto che amministrala ZLS; è composto da: a) il Presidente della regione, che lo presiede; b) il Presidente dell’AdSP; c) un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud; d) un rappresentante del MIT; e) un rappresentante del MIMIT; f) un rappresentante dei Consorzi di sviluppo industriale, se esistenti; poi vi partecipano, in qualità di uditori: il Presidente della provincia e i Sindaci dei comuni ricompresi nella ZLS.
Consorzi di Sviluppo Industriale: Sono associazioni di imprese e enti locali che collaborano per lo sviluppo economico di una determinata regione. Possono essere coinvolti nella gestione delle ZLS.
Procedure semplificate per l’avvio di attività economiche all’interno delle ZLS – Autorizzazione Unica.
I progetti inerenti alle attività economiche o all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche sono soggetti ad autorizzazione unica. Si riduce la complessità e accelerando i processi di autorizzazione e approvazione per le imprese che operano all’interno delle ZLS, si mira a incoraggiare gli investimenti e l’insediamento di nuove attività. Con l’autorizzazione unica si consente alle imprese di ottenere tutti i permessi e le licenze necessarie in modo più efficiente e rapido.
Misure per garantire la continuità e il controllo delle attività economiche all’interno delle ZLS, inclusa la verifica del rispetto degli impegni presi dalle imprese beneficiarie delle agevolazioni previste.
Durata delle ZLS. Il DPCM che ne approva la costituzione, fissa la durata che tiene conto degli investimenti e alle attività di sviluppo di impresa illustrate nel Piano di sviluppo strategico. La durata non può essere inferiore a 7 anni, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori 7 anni. In sintesi, il provvedimento mira a promuovere lo sviluppo economico delle regioni italiane attraverso la semplificazione burocratica e il potenziamento delle infrastrutture logistiche, facilitando l’attività imprenditoriale e migliorando la competitività delle imprese».