Obbligatorietà dei servizi tecnico nautici /Focus normativo

LIVORNO – Continua il Focus normativo sui servizi tecnico nautici alla luce della Legge 230 (1 dicembre 2016) “Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici.
 
I servizi tecnico nautici: pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio oltre a garantire il buon funzionamento dei porti, l’arrivo e la partenza della nave all’interno delle acque portuali hanno lo scopo principale di tutelare la comunità.
 
Essendo trascorsi 10 mesi dalla entrata in vigore della Legge 230 ancora non ci sono stati i necessari interventi giurisprudenziali, le modifiche normative comportano sempre un intervento interpretativo da parte della giurisprudenza anzi, oggi l’interpretazione ha assunto un’importanza crescente ed un rilievo enorme. Con questa premessa quindi le riflessioni che affrontiamo dovranno essere inevitabilmente approfondite, nei prossimi mesi ed anni, dai tribunali e dalla dottrina.
 
Interviene a fare luce sull’argomento l‘avvocato  Matteo Pollastrini, dello Studio legale di diritto marittimo: Canepa, de Luca, Pollastrinidi Livorno.
 
Avvocato Pollastrini per quali luoghi di approdo sono obbligatori i servizi tecnico nautici ?
Secondo la Legge n. 84/’94, art 14 comma 1: ”ai fini della prestazione dei servizi tecnico nautici…per porti o per altri luoghi d’approdo o di transito delle navi si intendono anche le strutture d’ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe.
Tale concezione direi totalitaria, di ciò che debba ritenersi luogo di approdo ai fini dell’espletamento dei servizi tecnico nautici, è certamente condivisibile, in quanto sgombra il campo da molteplici interpretazioni che ci hanno impegnato in passato. In buona sostanza: porto è ciò che dice il ministero.
 
In questa visione, è interessante evidenziare una similitudine tra i servizi tecnico nautici e il servizio (oggi ricompreso tra i servizi di interesse generale) del ritiro e smaltimento rifiuti. Il servizio rifiuti è un ottimo esempio di collaborazione tra Autorità portuale e Autorità marittima ed è disciplinato da una direttiva europea che lo rende obbligatorio per qualsiasi unità che opera nell’ambiente marino così come confermato anche dal Consiglio di Stato nel 2013.
 
Riguardo all’obbligatorietà dei servizi tecnico nautici, cosa cambia con la riforma?
Prima della riforma per il pilotaggio l’obbligatorietà è stabilita con decreto del ministero, per gli altri servizi l’Autorità Marittima può renderne obbligatorio l’impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate;
 
Dopo la riforma l’obbligatorietà dei servizi tecnico nautici è stabilita e disciplinata con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su proposta dell’Autorità marittima, d’intesa con l’Autorità Portuale, ove istituita, sentite le associazioni di categoria nazionale interessate;
Vi sono a mio avviso tre novità degne di rilevo nella formulazione dell’art. 3 della Legge n. 230:
  • Vi è un accentramento di competenze circa l’obbligatorietà, dei servizi, la disciplina in questo caso si adegua a quella del servizio di pilotaggio e prevede che sia il ministero a stabilirne l’obbligatorietà mediante apposito decreto;

  • Si prevede che riguardo all’obbligatorietà vengano sentite le associazioni di categoria interessate. Quindi tali associazioni verranno obbligatoriamente coinvolte, non solo ai fini della determinazione delle tariffe, ma anche ai fini della resa obbligatoria del servizio. Su questo punto ritengo che individuare le categorie nazionali interessate non sarà semplice;

  • L’Autorità marittima, sempre sentita l’Autorità portuale, può temporaneamente modificare il regime di obbligatorietà per un periodo non superiore a 30 giorni, prorogabili una sola volta. Questo punto richiederà probabilmente un intervento di modifica. Il comandante del porto avrà infatti la possibilità sostanziale di determinare l’obbligatorietà del servizio per 60 giorni, dopodiché qualsiasi ordinanza perderà di efficacia. Se pensiamo ad esempio ai lavori di dragatura in porto, è lecito supporre che questi possano durare più a lungo di 60 giorni.

Lucia Nappi

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