Porti autoproduzione/ Ancip sulla sentenza del Tar: Necessaria l’autorizzazione delle Authority

lavoratori porto

ANCIP, l’associazione delle imprese e compagnie portuali, riprende  la recente sentenza del TAR Palermo sul tema dell’autoproduzione nelle attività di rizzaggio/derizzaggio -La sentenza non include tali attività nell’ambito delle operazioni portuali ex art.16, ma rimette ogni potere di qualificazione alle singole AdSP.

ROMA  – L’Ancip, l’associazione nazionale delle imprese e delle compagnie portuali, è intervenuta nei giorni scorsi per fare chiarezza in merito ad una recente sentenza del Tar Sicilia (Palermo) sul tema dell’autoproduzione nelle operazioni di rizzaggio e derizzaggio. Ovvero nelle operazioni che permettono agli autorimorchi e alle auto di essere fissati a bordo dei traghetti e successivamente di essere liberati per permetterne lo sbarco.

Sul tema è in atto un braccio di ferro in molti dei porti nazionali tra armatori e lavoratori portuali. Perchè gli armatori rivendicano la possibilità di potere svolgere in autoproduzione queste attività, ovvero con l’ausilio dei propri marittimi, senza fare ricorso ai lavoratori portuali. La questione permetterebbe all’armatore di risparmiare, ma rappresenterebbe invece per le imprese e le compagnie portuali la perdita di una fetta consistente di lavoro. Non a caso il 13 marzo scorso le agitazioni nel porto di Napoli sul tema dell’autoproduzione, sono sfociate nella prima manifestazione unitaria dei portuali.

La sentenza del Tar Sicilia era intervenuta sul ricorso presentato dall’Impresa portuale di Trapani contro le ordinanze emesse dall’Authority e dalla Capitaneria di porto di Trapani per aver definito le attività di rizzaggio e derizzaggio come “servizi” e non “operazioni”, il cavillo non è banale perchè, secondo la legge n.84/1994 e il d.m. n.132/2001, le “operazioni” portuali possono essere svolte esclusivamente dai lavoratori portuali.

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Le precisazioni di Ancip sulla sentenza:
La sentenza” – scrive Ancip in una nota-“impone delle precisazioni tecniche, soprattutto a seguito di alcune interpretazioni della decisione, apparse sulla stampa, non in linea con quanto effettivamente scritto nel provvedimento.
La sentenza, infatti, ha sancito il principio secondo cui le attività di rizzaggio/derizzaggio dei semirimorchi e degli automezzi gommati in genere a bordo traghetti ro/ro debbano essere inclusi tra i servizi specialistici, complementari ed accessori al ciclo delle operazioni portuali previsti dall’art.16, comma 1 seconda parte, legge n.84/1994 (e dal d.m. n.132/2001). Il provvedimento ha confermato una tendenza, già sperimentata in alcuni porti, di non includere tali attività nell’ambito delle operazioni portuali ex art.16, comma 1 prima parte (carico, scarico, trasbordo e movimentazione in genere delle merci in ambito portuale) ma di considerarle come accessorie al ciclo operativo portuale, così rimettendo ogni potere di qualificazione alle singole AdSP le quali, come rilevato dalla sentenza, sono tenute ad individuare autonomamente i servizi portuali sulla base delle esigenze operative del porto nonché delle specifiche necessità risultanti dall’organizzazione del lavoro (art.2, ult. Comma, d.m. n.132/2001).”

Da tali rilievi scaturisce inevitabilmente che – come espressamente riconosciuto pure dal Tar Palermo – l’espletamento di queste attività, anche da parte dei vettori marittimi, è (e rimane) sempre subordinato al preventivo rilascio dell’autorizzazione da parte della competente AdSP, previa verifica dei requisiti previsti dall’art.16 citato, dall’art. d.m. n.132 /2001 nonché dai locali regolamenti adottati dagli enti portuali; resta inteso, dunque, che gli enti portuali dovranno vagliare attentamente il possesso dei presupposti richiesti per il rilascio di tali autorizzazioni al fine di garantire (anche) l’esecuzione delle attività di rizzaggio/derizzaggio in condizioni di massima sicurezza e nel rispetto delle regole basilari del lavoro portuale, vigilando pure sullo svolgimento concreto dei servizi”.

 

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