Intervento dello Studio Armella & Associati di Genova
Quando le royalty sono pagate a un soggetto diverso dal fornitore dei beni, concorrono al valore doganale soltanto se il licenziante esercita sul produttore un potere che esula dal mero controllo di qualità. Questo è il principio ribadito dalla Commissione tributaria provinciale di Verona, con la sentenza 22 dicembre 2017, n. 494.
La sentenza, sebbene interessi la previgente disciplina, risulta estremamente attuale poiché chiarisce in quali casi i corrispettivi si considerano pagati come “condizione per la vendita delle merci” e, di conseguenza, quando sussistono i presupposti di tassabilità delle royalty anche secondo la normativa vigente (art. 71 cdu e 136, par. 3, RE).
Com’è noto, nel caso in cui le royalty siano pagate a un soggetto terzo rispetto al produttore/venditore dei prodotti, il loro pagamento rappresenta una condizione della vendita se sussiste un “legame” tra venditore e licenziante, ossia se quest’ultimo esercita un potere di costrizione o orientamento sul primo.
Premettendo che occorre sempre un’attenta analisi del contratto di licenza, la Commissione veronese si sofferma sulla distinzione tra clausole finalizzate ad assicurare al licenziante un controllo di qualità sui prodotti licenziati e clausole che attribuiscono a tale soggetto un controllo di fatto sulla produzione, giacché solo queste ultime legittimano la tassazione delle royalty.
Secondo i giudici tributari, rientrano nella prima categoria quelle pattuizioni che consentono al licenziante di verificare il corretto utilizzo del marchio o il rispetto delle indicazioni stilistiche ovvero di concordare con il licenziatario il prezzo di rivendita dei prodotti, poiché esse sono orientate a garantire la qualità dei prodotti e la conservazione del prestigio del marchio.
Quando, diversamente, il titolare del marchio esercita poteri di controllo che eccedono la predetta finalità (es. scelta insindacabile del fornitore, intervento effettivo nella filiera produttiva etc.) sussiste un legame rilevante tra licenziante e produttore/venditore della merce, con conseguente tassabilità delle royalty.
Sara Armella
Lucia Mannarino