Le Linee guida per la protezione della salute e il rimpatrio dei marittimi, dei passeggeri e di altre persone a bordo delle navi. Emesse dalla Commissione Europea le misure per il contenimento della diffusione del Covid-19.
BRUXELLES – La Commissione Europea ha emanato le Linee guida per la protezione della salute e il rimpatrio dei marittimi, dei passeggeri e di altre persone a bordo delle navi. Il documento contiene le misure e le indicazioni fornite agli Stati membri dell’UE. per il contenimento della diffusione del Covid-19. In primo piano vengono evidenziate: le prescrizioni sanitarie e le raccomandazioni per il cambio degli equipaggi, la sollecitazione a tutti gli Stati membri affinchè vengano designati i porti. Vediamo nel dettaglio le principali misure messe in atto.
Raccomandazioni per le navi da crociera
Premettendo che in risposta alla pandemia del virus COVID-19, gli operatori delle navi da crociera hanno temporaneamente sospeso le loro attività. Le Linee guida esortano le compagnie crocieristiche ad un comportamento di responsabilità nei confronti di clienti e membri dell’equipaggio. Il rientro dei passeggeri e dei marittimi è di competenza delle compagnie stesse, fino al rimpatrio dai porti situati al di fuori dell’UE, e compresa l’organizzazione di tutte le modalità necessarie di trasporto.
Chiariscono le linee guida che ciascuno Stato membro dovrebbe consentire alle proprie compagnie, battenti bandiera nazionale, ai passeggeri e all’equipaggio di sbarcare in uno dei porti del territorio nazionale e dovrebbero sostenere la compagnia crocieristica nel prendere le disposizioni necessarie per il rimpatrio e l’accesso a cure mediche adeguate.
Se lo Stato di bandiera non è in grado di ospitare una nave, dovrebbe offrire assistenza agli armatori grazie ad accordi con altri Stati membri dell’UE o paesi terzi. Le disposizioni dovrebbero ridurre al minimo il tempo in cui la nave resta in mare fornendo al contempo buone infrastrutture mediche e collegamenti di trasporto per i rimpatri. Tali disposizioni dovrebbero comprendere l’agevolazione dell’attracco della nave, lo sbarco dei passeggeri, lo screening medico e il trattamento. Dovrebbero inoltre includere il rimpatrio dei passeggeri e dell’equipaggio dal porto dell’altro Stato membro dell’UE o di un paese terzo.
Raccomandazioni per transito e sbarco di passeggeri ed equipaggi
Gli Stati membri devono facilitare il transito dei cittadini dell’UE e dei cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata che rientrano nel loro Stato membro di nazionalità o residenza.
Quando le persone sbarcano dalle navi, sia da crociera che di altra tipologia, nei porti dell’UE e desiderano rientrare nel loro Stato membro di nazionalità o residenza, gli armatori delle navi da crociera dovrebbero coordinare il trasferimento, di un numero maggiore di persone, in collaborazionecon le autorità nazionali dello Stato membro in cui si trova il porto e le autorità consolari locali dei paesi di nazionalità o residenza dei cittadini.
Navi che vanno in disarmo
Per il rimpatrio dei marittimi di quelle navi che stanno andando in disarmo, la responsabilità primaria è dell’armatore. Lo Stato di bandiera dovrebbe facilitare il rimpatrio dei marittimi a bordo di tali navi, in particolare quando non sono disponibili collegamenti di trasporto con lo Stato membro o il paese terzo. Se il membro dell’equipaggio ha una condizione che richiede assistenza medica o un’infezione sospetta o confermata di COVID-19, devono essere prese le misure necessarie (specificate nel paragrafo successivo)
Cambio degli equipaggi delle navi
La novità su questo tema è la designazione di porti in cui poter effettuare il cambio dell’equipaggio. Gli Stati membri dovrebbero, in coordinamento tra loro, designare vari porti nell’Unione Europea dove poter effettuare il rapido cambio dell’equipaggio. Questi porti dovrebbero coprire tutto il territorio dell’Unione Europea ed essere ben collegati con infratrutture di trasporto aereo e ferroviario. Inoltre gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità di attivare collegamenti aerei e ferroviari dedicati o regolari per garantire i collegamenti di trasporto necessari per i cambi di equipaggio.
Per ridurre i rischi di trasmissione di COVID-19, gli armatori dovrebbero predisporre adeguate procedure di sicurezza a bordo quando un nuovo equipaggio prende servizio. Conformemente alle normative dell’UE, tutti i rischi devono essere valutati e devono essere messe in atto le opportune misure preventive e protettive. Esami medici dovrebbero essere eseguiti, senza procurare ritardo all’assunzione delle funzioni di bordo. Per garantire i marittimi dal rischio di infezione da COVID-19 i test dovrebbero essere fatti prima dell’imbarco. Laddove i test non sono disponibili per carenza, si dovrebbero usare i controlli della temperatura e l’analisi dei sintomi respiratori isolando il contatto con chiunque sia stato infettato da COVID-19.
I porti designati
I porti designati dovrebbero avere alloggi vicini dove i marittimi possano attendere l’arrivo del volo, del treno o della nave se questo non dovesse partire lo stesso giorno. Questo alloggio dovrebbe consentire di sottoporsi a 14 giorni di quarantena prima dell’imbarco e dopo lo sbarco, se lo Stato membro in questione lo richiede e, se i test non sono disponibili. I porti dovrebbero disporre di servizi medici accessibili e adeguati a disposizione dei marittimi al momento dell’imbarco, dello sbarco e durante i periodi di quarantena. Dovrebbero inoltre essere dotati di servizi di welfare accessibili.
Raccomandazioni sanitarie e forniture navali
I marittimi dovrebbero avere accesso a un’assistenza medica adeguata il più comparabile possibile a quella disponibile per i lavoratori a terra. Dovrebbero ricevere un rapido accesso a medicinali, informazioni e cure per qualsiasi condizione di salute che lo richieda. Sulle navi devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per proteggere gli equipaggi dall’esposizione a COVID-19.